DANNI IN MEDICINA – RC PROFESSIONALE: INTERVISTA A VINCENZO CIANCIO

DANNI IN MEDICINA – RC PROFESSIONALE: INTERVISTA A VINCENZO CIANCIO
Come funziona?
L’Assicurazione RC professionale per i medici, opera nel caso non augurato in cui il Medico riceva una richiesta di risarcimento danni per errore professionale. La Compagnia interviene sostituendosi al Medico per il pagamento relativo al danno arrecato al paziente e/o ad altri soggetti interessati.
Per quali categorie è necessaria?
È una tutela necessaria per salvaguardare i diritti dei pazienti, ed è necessaria per i Medici liberi professionisti o per i dipendenti del S.S.N. In extra moenia, i medici convenzionati col S.S.N. come i medici di base, i pediatri, ed i medici di continuità assistenziale (ex guardia medica). Discorso a parte va fatto per i dipendenti delle strutture sanitarie del S.S.N. e private: in questi caso il mercato è orientato a coprire solo la colpa grave. Infine, per gli inquadramenti atipici il tariffari è equiparato a quello dei liberi professionisti, mentre per i giovani medici, iscritti da meno di 4 anni all’albo, è possibile sottoscrivere polizze con premi agevolati.
Perché l’RC professionale è così importante?
L’assicurazione RC professionale a tutela della delicata professione del medico è stata resa obbligatoria da agosto 2014 in quanto, l’attività umana in generale e quella sanitaria in particolare è caratterizzata in ogni caso da margini di incertezza. L’esistenza poi di una frequente casistica di responsabilità medica, incrementa notevolmente l’esigenza di assicurare i relativi rischi prima ancora di considerare l’obbligatorietà.
Come si sceglie una polizza RC?
Il primo aspetto da considerare è il  massimale di copertura, ovvero il massimo esborso che la Compagnia di assicurazione accetta di corrispondere nel caso in cui avvenga un danno. Ritengo parzialmente adeguati massimali inferiori al milione di euro. Altro elemento è la franchigia. La franchigia è l’importo fisso che in caso di sinistro resta a carico dell’assicurato. Spesso durante la stipula del contratto assicurativo il medico richiede in ogni caso una copertura senza franchigia. In realtà una franchigia di qualche migliaio di euro permette di abbattere notevolmente il costo annuale della polizza. Potrebbe capitare però che la stessa Compagnia non dia scelta al medico di inserire o meno la franchigia.
Se la richiesta di risarcimento viene denunciata dopo la scadenza di una polizza non rinnovata, quest’ultima non interverrà nel sinistro salvo il caso in cui sia operante la garanzia “postuma” o “ultrattività”. Spesso la postuma è concessa solo nel caso di cessazione definitiva dell’attività professionale come nel caso del pensionamento. Quindi, in caso di cambio di compagnia, è necessario fare attenzione al fatto che nella nuova polizza sia operante la retroattività almeno per 5 anni.
Cosa sono le “esclusioni”?
Le “esclusioni” sono presenti in tutti i contratti di assicurazione di responsabilità civile professionale. La polizza è strutturata in questo modo: da un lato sono elencate le attività coperte e dall’altro quelle che non sono comprese in copertura. Le esclusioni normalmente riguardano il vizio del consenso informato, fatti già noti al momento della stipula della polizza, ipotesi di sospensione e radiazione dall’albo professionale, la mancata rispondenza del risultato per interventi con finalità estetiche.
Cos’è la “retroattività” o “pregressa”?
Oggi la totalità delle assicurazioni rc professionali per medici è in regime “claims made”: vuol dire che la compagnia interviene per gli errori professionali denunciati dal medico durante la vita della polizza. È chiaro che tra la prestazione medica e una eventuale richiesta di risarcimento possono passare anni, per cui è fondamentale una adeguata retroattività che copra i “fatti professionali” di diversi anni addietro nel caso in cui questi dovessero generare una richiesta di risarcimento pervenuta al medico per la prima volta dopo la stipula della polizza.